In occasione della ricorrenza del 25 aprile, pubblico -su gentile concessione dell'autore- un articolo del professor Stefano Piantino sul rapporto tra Resistenza e Costituzione ... ovvero, su come i valori della Resistenza siano entrati a far parte del testo della nostra Costituzione ...
Condivido pienamente tutte le considerazioni svolte e le conclusioni cui l'autore perviene
Il rapporto tra la Resistenza e la Costituzione è un problema di lunga data. Tra i giuristi si trovano svariate opinioni; al fine di evitare un’elencazione ridondante, è opportuno prendere in considerazione soltanto due membri dell’Assemblea costituente: Calamandrei e Dossetti. Il primo, nel famoso “Discorso agli studenti milanesi”1 del 1955, afferma espressamente che la Costituzione è il prodotto della Resistenza, è «un testamento di centomila morti»; il secondo, ne “I valori della Costituzione”2 del 1995, sostiene invece che la Carta fondamentale è stata ispirata dalla tragedia della Seconda guerra mondiale. Dossetti non nega quindi l’importanza della Resistenza, ma amplia il discorso al più catastrofico evento del ventesimo secolo.
Un valore unificava però le varie posizioni presenti nella Resistenza prima e nell’Assemblea Costituente poi: l’antifascismo. Pur nella diversità tra di loro, infatti, i gruppi e i partiti avevano in comune l’intento di creare uno Stato nettamente diverso da quello fascista3. Ci si deve però chiedere quanto questa iniziativa abbia avuto successo: l’antifascismo si è trasferito oggettivamente nella Costituzione o è rimasto un atteggiamento psicologico e politico dei costituenti?
Sulla scorta delle teorie di Dworkin4 e Alexy5, si può affermare che i moderni sistemi costituzionali comprendono non solo regole ma anche principî, i quali hanno un’apertura verso la morale; i principî rappresentano valori che vengono convertiti in strumenti utilizzabili nell’ordinaria esperienza giuridica6, soprattutto attraverso l’opera delle Corti costituzionali.
Se la Resistenza ha come valore primario l’antifascismo; e se i principî fondamentali della Costituzione italiana sono l’oggettivo portato del valore “antifascismo”; allora risulta dimostrato non solo il carattere antifascista della Costituzione — che va oltre il divieto di riorganizzazione del partito fascista previsto dalla XII disposizione transitoria e finale —, ma soprattutto il suo basilare collegamento con la Resistenza: il valore supremo della Resistenza (l’antifascismo) diviene valore fondamentale della nostra Carta costituzionale. Ed è precisamente quanto emerge dall’analisi del testo: per dimostrare questa tesi, sarà sufficiente prendere in considerazione i principî fondamentali caratterizzanti la forma di Stato, cioè quelli dotati del massimo potere conformativo della realtà.
Secondo il costituzionalista — e costituente — Mortati7, i principî che contraddistinguono il nostro Stato sono:
(1) il principio democratico;
(2) il principio personalista;
(3) il principio pluralista;
(4) il principio lavorista,
ai quali si aggiunge come indispensabile completamento
(5) il principio internazionalista (o supernazionale).
Il principio democratico è il più ampio, poiché in qualche modo comprende tutti gli altri: si collega direttamente all’art. 1 della Costituzione, il quale dichiara che «l’Italia è una repubblica democratica» e che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Il significato di queste asserzioni è l’inderogabile attribuzione al popolo di alcuni poteri elevati, principalmente quelli condizionanti la direzione fondamentale dello Stato. Ciò non significa tuttavia l’onnipotenza del popolo: la maggioranza non può schiacciare le minoranze e trova nei diritti previsti dalla Costituzione il limite al dispiegarsi del proprio volere. Il principio democratico va messo in relazione con l’impossibilità di modificare la «forma repubblicana» (art. 139): essendo connaturale a questa, non lo si potrebbe cancellare neppure con la revisione della Costituzione. Il carattere antifascista del principio democratico è evidente: il fascismo aveva eliminato ogni parvenza di democrazia, sostituendola con la dittatura e con il “principio del capo”.
Il principio personalistico è principalmente consacrato nell’art. 2 della Costituzione, in cui si parla di riconoscimento e garanzia, da parte della Repubblica, dei «diritti inviolabili dell’uomo»: non è l’uomo al servizio dello Stato, ma lo Stato al servizio dell’uomo. L’espressione «diritti inviolabili» non deve intendersi come meramente riassuntiva dei diritti previsti dalla Costituzione, ma come clausola aperta, suscettibile di includerne altri per via di interpretazione sistematica; la qualificazione dei diritti come inviolabili colloca il personalistico tra i principî che appartengono «all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»8, quindi al riparo da cancellazioni, anche se attuate tramite revisione della Costituzione9. L’articolo 2 collega i diritti con i «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», fondamento di un vero regime democratico. La protezione dei diritti anche nelle «formazioni sociali» implica l’intervento dello Stato per «rimuovere gli ostacoli» che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, 2° comma), la cosiddetta uguaglianza sostanziale; e il valore primario della persona necessita della classica uguaglianza davanti alla legge (uguaglianza formale, art. 3, 1° comma). Anche in questo caso l’opposizione con il passato è netta, poiché il fascismo funzionalizzava l’individuo alle esigenze dello Stato: secondo il giurista fascista Alfredo Rocco, la società ha i suoi scopi e, per realizzare questi, «deve utilizzare gli individui come mezzi e tutta la vita sociale consiste nel fare dell’individuo lo strumento dei suoi fini»10.
Il principio pluralista è anch’esso previsto nell’art. 2, nella parte in cui si parla di «formazioni sociali» ove si svolge la personalità dell’uomo. Superati sia il sospetto nei confronti dei “corpi intermedi” tra lo Stato e il cittadino — proprio del periodo rivoluzionario francese — sia le
ottocentesche concezioni storicistico-organicististe che ponevano l’ente prima e al di sopra dell’individuo, la Costituzione italiana ammette queste formazioni ma solo in quanto funzionali allo sviluppo della persona. Quest’ultima considerazione implica il possibile intervento dello Stato quando il gruppo divenga strumento di oppressione del singolo: si ha quindi non solo la libertà delle formazioni sociali (di costituirle, di fare proseliti, etc.) ma anche la libertà nelle formazioni medesime. Il principio pluralista va collegato anche ai concetti di separazione e diffusione dei poteri e alle autonomie, fortemente tutelate dalla costituzione. Si riscontra di nuovo l’antitesi col fascismo: questo, infatti, aveva fondato lo stato proprio sul monismo centralistico del potere, concentrandolo nelle mani del “capo” del partito unico, diminuendo tutte le autonomie locali o riducendole a emanazioni dall’alto (si pensi al podestà del comune, che era nominato con decreto reale).
Il principio lavorista trova espressione diretta nell’art. 1, ove si menziona la Repubblica «fondata sul lavoro»: il lavoro assume il cómpito di «supremo criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini»11. In connessione con l’art. 2, il lavoro diventa quindi strumento per lo sviluppo della personalità; con l’art. 4, diritto e dovere caratterizzato giuridicamente. Non sono quindi posizioni o titoli acquisiti senza merito a dare valore sociale alla persona, ma principalmente ciò che si consegue con l’apporto della creatività del soggetto, il quale — ai sensi dell’art. 4, 2° comma — deve avere la possibilità di svolgere un’attività di sua scelta; ma tutto ciò richiede l’intervento dello Stato nell’economia. È di tutta evidenza la polemica non solo nei confronti del fascismo (che aveva considerato sullo stesso piano lavoratori e datori di lavoro), ma anche delle teorie economiche liberali della “mano invisibile” e, in generale, di posizioni che considerano l’appropriazione privata di mezzi di produzione come unico o principale valore sociale12.
Il principio internazionalista o supernazionale trova riconoscimento principalmente negli articoli 10 e 11. Nel primo articolo si contempla l’adattamento automatico dell’ordinamento italiano alle «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», cioè le consuetudini internazionali, e la condizione dello straniero. Ma è nell’art. 11 che sono contenute le previsioni più innovative. La prima proposizione prevede infatti l’«istanza pacifista»13: da parte di tutti i più significativi gruppi presenti nell’Assemblea costituente si richiedevano il ripudio della guerra e il perseguimento di una politica di pace14, nonché il trasferimento sul piano internazionale dei principî di libertà e giustizia che si intendeva affermare all’interno del nuovo Stato15; tale esigenza ha portato quindi a respingere non solo la guerra (intesa anche in senso “atecnico”, cioè inclusiva di qualunque «altra forma di violenza armata di portata equiparabile»16) come «strumento di offesa alla libertà degli altri popoli» ma pure «come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», le quali devono dunque essere definite con mezzi non bellici, quali l’attività diplomatica, l’affidamento ad arbitri o a tribunali internazionali: è perciò ammessa soltanto la guerra di difesa17. Non meno importante è la seconda proposizione, con la quale vengono
consentite — «in condizioni di parità con gli altri Stati» — «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». La disposizione mostra una notevole apertura in senso internazionale della Repubblica italiana, permettendo così il trasferimento di poteri a vantaggio di organizzazioni mondiali ed europee ma soltanto alle due condizioni contemplate: la parità e la finalità pacifista. Questa previsione è storicamente sorta per autorizzare l’adesione dell’Italia all’ONU, ma ha avuto una notevole dilatazione di utilizzo, avendo costituito la base di legittimazione alle pesanti riduzioni di sovranità statuale determinate dalla partecipazione alle Comunità europee. La Corte costituzionale italiana, a partire dalla sentenza n. 183/1973, ha però posto un freno all’ingresso di norme europee con i cosiddetti “controlimiti”: sono considerati tali «i principî fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana» (sentenza citata). Qualora le norme comunitarie andassero oltre queste limitazioni, la Corte potrebbe sottoporre le leggi di esecuzione dei trattati comunitari a giudizio costituzionale; una linea molto simile è stata tenuta dalla Corte costituzionale tedesca. Anche per questo principio è chiarissima la posizione di netta frattura con il passato: il fascismo era nazionalista, bellicista e del tutto ostile a perdere quote di sovranità a favore di organizzazioni internazionali.
Considerato che i principî caratterizzanti la forma di Stato sono tutti informati all’antifascismo, resta quindi dimostrata la tesi dell’oggettivo collegamento tra Costituzione e Resistenza, che si è tradotto in una serie di principî della Costituzione medesima destinati a plasmare lo Stato italiano.
Dall’inizio degli anni ’8018, tuttavia, è iniziata una formidabile campagna di delegittimazione della Costituzione e della legalità costituzionale in generale, nonché — parallelamente — della Resistenza. Tutto ciò ha portato a strappi e sfilacciamenti del tessuto costituzionale nella sua applicazione pratica, poiché i vincoli e gli indirizzi della Costituzione sono stati percepiti da alcune parti politiche, culturali e persino imprenditoriali come impedimenti al libero dispiegarsi della forza politica (o, meglio, della politica come forza) nel suo coagulo di equilibri momentanei e precari. Il culmine di tale atteggiamento è stato raggiunto con il progetto di “riforma” della Costituzione prodotto dalla maggioranza di centro-destra della XIV legislatura: la cosiddetta “costituzione di Lorenzago” avrebbe comportato, di fatto, lo stravolgimento degli equilibri tra organi e poteri dello Stato, con un’enorme concentrazione di poteri nelle mani del “primo ministro”. Il referendum del 25-26 giugno 2006 ha fortunatamente cancellato la controriforma che ci avrebbe precipitati nella “monocrazia”19, riconfermando la piena validità della Costituzione del 1947 con i suoi principî e valori. Il legislatore, specialmente costituzionale, dovrà necessariamente tenere conto della chiara volontà espressa dagli elettori con uno strumento di democrazia diretta20.
Note
1 AA. VV., Di sana e robusta costituzione, Milano 2005, p. 1 ss.
2 G. DOSSETTI, I valori della Costituzione, in Costituzione italiana: istruzioni per l’uso, Roma 1995, pp. 12-15
3 Cfr. A. RUGGERI, Interpretazione costituzionale e ragionevolezza, p. 17 e nota 44, in www.costituzionalismo.it, 11-05-2006
4 R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna 1982, p. 90 ss.
5 R. ALEXY, Concetto e validità del diritto, Torino 1997, pp. 73-85.
6 Cfr. G. BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto, Roma-Bari 2005, p. 64. A. RUGGERI, op. cit., p. 16, definisce i principî «quali forme giuridicamente espressive dei valori». In senso parzialmente diverso, G. ZAGREBELSKY, Diritto per: valori, principi o regole?, in Quaderni Fiorentini, 2002, p. 877.
7 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, Padova 1975.
8 Corte costituzionale, sentenza n. 1146/1988.
9 Conforme a quest’opinione, R. D’ALESSIO, sub art. 2 in Commentario breve alla Costituzione, Padova 1990, p. 12.
10 La crise de l’État. En Italie: la solution fasciste, in Revue des vivants, luglio 1927.
11 C. MORTATI, op. cit., p. 156
12 Cfr. C. MORTATI, ibid.
13 A. CASSESE, Commentario Branca, Bologna-Roma 1975, p. 468.
14 ibid.
15 ibid., p. 472.
16 ibid., p. 572. Cfr. FERRARI, Guerra [stato di], Enciclopedia del diritto, Milano, p. 831. Secondo CONFORTI, Diritto internazionale, VI ed., Napoli, 2002, pp. 186-187, oltre al divieto dell’art. 2, §4 dello Statuto ONU, esisterebbe una norma internazionale comune di carattere cogente (ius cogens) che imporrebbe l’astensione dalla minaccia o dall’uso della forza nei rapporti internazionali (salva beninteso la legittima difesa prevista, tra l’altro, dall’art. 51 dello Statuto stesso).
17 Forti dubbi sulla compatibilità con la Costituzione e lo Statuto ONU delle operazioni militari in Kosovo e Irak sono espressi da L. CHIEFFI nel commento all’art. 11 Cost. in Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, pp 275-276.
18 Ma ci sono diversi precedenti: v. M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione, Milano 1982, pp. 75-94 e S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna 2004, pp. 67-74.
19 Il termine è stato introdotto da G. FERRARA in Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzio-ne e della negazione del costituzionalismo, in www.costituzionalismo.it, 23-09-2004. L. ELIA in proposito ha parlato di “premierato assoluto”: v. L. ELIA, La Costituzione aggredita, Bologna 2005, pp. 61-67.
20 Per una valutazione del risultato referendario e delle sue conseguenze, v. G. FERRARA, Attuare la Costituzione, in www.costituzionalismo.it, 05-07-2006.