Giuseppe Di Lello
Il pacchetto sicurezza del governo meriterebbe un esame complessivo più dettagliato e, tuttavia, si può già rilevare l'estrema disinvoltura con la quale tenta di travolgere alcuni principi della Costituzione. Con particolare allarme vanno considerati l'introduzione del reato d'immigrazione clandestina e l'estensione della detenzione amministrativa nei Cpt dagli attuali 60 giorni a 18 mesi.
Nulla toglie alla gravità di questo nuovo reato la scelta normativa del disegno di legge che, con la violenza dei numeri in Parlamento, verrà a breve inserito nel nostro ordinamento. La norma dovrebbe avere una forte carica deterrente perché servirebbe a legittimare la reclusione dei migranti nonché un abnorme trattenimento in strutture detentive. Sortirà l'effetto voluto o sarà la solita norma simbolica tendente a soddisfare le pulsioni xenofobe del popolo delle «libertà» e non solo di quello? Consideriamo innanzitutto l'enorme numero di clandestini che dovrebbero essere trattenuti e giudicati: se applicata, affonderebbe definitivamente sia le strutture carcerarie che il sistema giudiziario già intasato di centinaia di migliaia processi in attesa di definizione. La stragrande maggioranza di clandestini, poi, provenendo da aree di fame, guerre e persecuzioni, non ha già nulla da perdere e non sarebbe certo fermata dalla prospettiva della detenzione e del processo.
Un simile reato, inoltre, violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e di proporzionalità tra pene e reati e su ciò la Corte Costituzionale si è già chiaramente espressa (sentenza 22/2007). Trattando del sistema sanzionatorio del ben più grave reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello stato in violazione di un legittimo ordine di allontanamento, la Corte lo ha ritenuto «sproporzionato, squilibrato, disarmonico, violativo» dei principi di cui sopra nonché del fine rieducativo di cui all'art. 27 Cost. e ha sollecitato il legislatore a valutare l'opportunità di un sollecito intervento volto a eliminare gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie rilevate nella disciplina dell'immigrazione: invito prontamente disatteso da Maroni & Co.
C'è inoltre un palese contrasto con lo jus migrandi sancito dall'art. 35 della Costituzione che, riconoscendo la libertà di emigrazione, seppure nel rispetto delle leggi, non sembra consentire la trasformazione dell'esercizio di una tale libertà in reato: non a caso fino ad ora si è optato solo per una qualifica di illecito amministrativo.
Dubbia poi è la costituzionalità di una detenzione amministrativa protratta per ben 18 mesi di chi non ha documenti di identificazione e ciò perché, tra l'altro, assolutamente sproporzionata al fine della identificazione stessa. I lavori della commissione de Mistura hanno dimostrato che i tempi tecnici per l'identificazione non superano mai i 60 giorni: se non si raggiunge lo scopo in 60 giorni è praticamente impossibile farlo in seguito.
SEGUE A PAGINA 2
Anche dopo 18 mesi resterebbe comunque sempre problematica l'espulsione dello straniero, dato che l'Italia ha firmato solo pochissimi accordi di riammissione. Un migrante che non ha un paese che se lo riprenda o che non è identificato rimarrà in Italia e dopo aver scontato 18 mesi di «gratuita» detenzione ritornerà clandestino, preda molto più ambita di sfruttamento, lavoro nero e propensione al crimine.
Certo, per qualche tempo si attenderanno i frutti «benefici» delle misure forti e, nell'attesa, è possibile che si plachino gli istinti belluini di quanti credono di risolvere, indistintamente, con i roghi i problemi della spazzatura e degli immigrati. La realtà drammatica dell'immigrazione, e della sua inarrestabilità con misure di polizia, tornerà a imporsi e rimarrà solo un ulteriore scempio dello stato di diritto, con norme liberticide pronte a essere utilizzate anche per altri contesti di disgregazione sociale.
Giuseppe Di Lello
Nulla toglie alla gravità di questo nuovo reato la scelta normativa del disegno di legge che, con la violenza dei numeri in Parlamento, verrà a breve inserito nel nostro ordinamento. La norma dovrebbe avere una forte carica deterrente perché servirebbe a legittimare la reclusione dei migranti nonché un abnorme trattenimento in strutture detentive. Sortirà l'effetto voluto o sarà la solita norma simbolica tendente a soddisfare le pulsioni xenofobe del popolo delle «libertà» e non solo di quello? Consideriamo innanzitutto l'enorme numero di clandestini che dovrebbero essere trattenuti e giudicati: se applicata, affonderebbe definitivamente sia le strutture carcerarie che il sistema giudiziario già intasato di centinaia di migliaia processi in attesa di definizione. La stragrande maggioranza di clandestini, poi, provenendo da aree di fame, guerre e persecuzioni, non ha già nulla da perdere e non sarebbe certo fermata dalla prospettiva della detenzione e del processo.
Un simile reato, inoltre, violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e di proporzionalità tra pene e reati e su ciò la Corte Costituzionale si è già chiaramente espressa (sentenza 22/2007). Trattando del sistema sanzionatorio del ben più grave reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello stato in violazione di un legittimo ordine di allontanamento, la Corte lo ha ritenuto «sproporzionato, squilibrato, disarmonico, violativo» dei principi di cui sopra nonché del fine rieducativo di cui all'art. 27 Cost. e ha sollecitato il legislatore a valutare l'opportunità di un sollecito intervento volto a eliminare gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie rilevate nella disciplina dell'immigrazione: invito prontamente disatteso da Maroni & Co.
C'è inoltre un palese contrasto con lo jus migrandi sancito dall'art. 35 della Costituzione che, riconoscendo la libertà di emigrazione, seppure nel rispetto delle leggi, non sembra consentire la trasformazione dell'esercizio di una tale libertà in reato: non a caso fino ad ora si è optato solo per una qualifica di illecito amministrativo.
Dubbia poi è la costituzionalità di una detenzione amministrativa protratta per ben 18 mesi di chi non ha documenti di identificazione e ciò perché, tra l'altro, assolutamente sproporzionata al fine della identificazione stessa. I lavori della commissione de Mistura hanno dimostrato che i tempi tecnici per l'identificazione non superano mai i 60 giorni: se non si raggiunge lo scopo in 60 giorni è praticamente impossibile farlo in seguito.
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Anche dopo 18 mesi resterebbe comunque sempre problematica l'espulsione dello straniero, dato che l'Italia ha firmato solo pochissimi accordi di riammissione. Un migrante che non ha un paese che se lo riprenda o che non è identificato rimarrà in Italia e dopo aver scontato 18 mesi di «gratuita» detenzione ritornerà clandestino, preda molto più ambita di sfruttamento, lavoro nero e propensione al crimine.
Certo, per qualche tempo si attenderanno i frutti «benefici» delle misure forti e, nell'attesa, è possibile che si plachino gli istinti belluini di quanti credono di risolvere, indistintamente, con i roghi i problemi della spazzatura e degli immigrati. La realtà drammatica dell'immigrazione, e della sua inarrestabilità con misure di polizia, tornerà a imporsi e rimarrà solo un ulteriore scempio dello stato di diritto, con norme liberticide pronte a essere utilizzate anche per altri contesti di disgregazione sociale.
Giuseppe Di Lello
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